27 gennaio 2008, 16:22 | permalink

INTERVISTA A ANNAMARIA CUBEDDU, Responsabile Coordinamento Donne della CGIL di Roma e del Lazio

Cosa l’ha spinta a scegliere di svolgere la sua attività all’interno del sindacato?
Quando fui assunta alle Poste nel 1980, le donne in servizio nel movimento postale erano ancora pochissime ed erano considerate delle intruse che mai avrebbero potuto svolgere il lavoro per come era organizzato. Le donne erano impiegate negli uffici, dietro gli sportelli, gli uomini dirigevano quegli uffici ma nella stragrande maggioranza lavoravano nel movimento, erano portalettere o addetti allo smistamento, ai furgoni, al carico e scarico e a tutte quelle mansioni dove si facevano i turni e si guadagnava di straordinario quasi quanto lo stipendio. Fui assunta a 30 Km di distanza da Padova, in un paesino, a fare la portalettere e riuscii a tornare a Roma distaccata per maternità. Con un bambino di 1 anno girai vari paesi della provincia e dopo il terzo figlio, riuscii nell’1985, ad ottenere il trasferimento a ben 60 Km da Roma. Si lavorava nel completo abbandono, senza diritti, tutto diventava un favore che il direttore, a secondo di come potevi essere utile, faceva. La molla che fece scattare la mia adesione al sindacato e alla CGIL fu la mia impossibilità di andare al bagno. Nel mio ufficio dove lavoravano una trentina di persone di cui solo tre donne, esisteva un solo bagno ed era pieno di sacchi di corrispondenza. I colleghi non avevano problemi: rimanevano in ufficio due ore la mattina e un’ora alle 13. Io, che nel frattempo ero stata applicata alla ripartizione della corrispondenza, e la mia collega, addetta allo sportello, invece arrivavamo alle 7,30 e rincasavamo alle 15,30 per cui avevamo bisogno di usufruire del bagno. Alla mia richiesta il direttore e molti colleghi risero: non capivano il problema che veniva posto, “suvvia in fondo si poteva fare pipì in piedi sui sacchi”. Era troppo.
Il Direttore era un sindacalista, gestiva le tessere di tutto il personale. Firmavano la delega per sopravvivere, non avere il richiamo per il ritardo, andare via prima. Chiamai la CGIL che idealmente sentivo che avrebbe capito la mia rabbia a lungo covata. Venne un compagno, fece un’assemblea nella quale sostenne che la dignità delle persone era importante tanto quanto lo straordinario e ottenne lo sgombero del bagno.
Quando mi propose di fare sindacato perché la CGIL aveva bisogno del rinnovamento, di donne, di giovani e di tutti coloro che volevano mettere la loro testa e il loro cuore al servizio delle lavoratrici e dei lavoratori, accettai ed iniziò la mia avventura che ormai dura da 20 anni.

Il suo è stato un percorso lineare o vi sono stati allontanamenti e ritorni?
E’ stato molto lineare, dal 1987 non ho mai abbandonato. Ho avuto vari incarichi in Categoria, la FILPT oggi SLC, che ho svolto sia contemporaneamente al lavoro che usufruendo di permessi sindacali, fino all’impegno sindacale esclusivo, nel 1994, come Responsabile del Coordinamento donne della CGIL di Roma e Lazio.

Ha mai provato un senso di estraneità nei confronti di un contesto a dominanza maschile?
Quello che ho sofferto sul mio posto di lavoro, penso di averlo per grandi linee descritto. Che dire delle divise con i bottoni nei pantaloni!
Il senso di estraneità a volte esiste anche nel sindacato. Ti senti sola quando sono presenti poche compagne, quando viene usato un linguaggio neutro che ti annulla in quanto donna, quando i tuoi interventi sono catalogati, quando parli dei diritti delle lavoratrici e vedi sorrisi o le sale svuotarsi. Il sindacato non è avulso dalla realtà, è uno spaccato di essa ma permette almeno di manifestare le nostre idee, di lottare per esse, anche se non sempre si riesce a vincere, almeno e nonostante tutto vieni accettata per rispetto dello Statuto.

Ha mai sofferto di forme di ghettizzazione in quanto donna messe in atto dai suoi colleghi uomini?
E’ successo, soprattutto all’inizio quando non conoscevo le dinamiche dell’organizzazione e perdendo il controllo rispondevo alle provocazioni. Succede ancora, quando si allenta il rapporto con le compagne e prende il sopravvento, nelle situazioni di emergenza, la responsabilità complessiva
della dirigente sulla rappresentanza specifica di genere.

Ha mai militato in movimenti intesi all’affermazione delle donne nella sfera pubblica?
La mia militanza è nella CGIL, ma collaboro volentieri con l’UDI romana “La goccia”, frequento la Casa internazionale delle Donne, sono componente della Consulta femminile della Regione Lazio e fino a poco tempo fa del Coordinamento Donne DS.

Attualmente fa parte di alleanze di genere o lobbies femminili?
Mi sfugge cosa si vuole intendere con alleanza di genere, non condivido il concetto di lobbies a priori, anche se a volte constato che ce ne sarebbe bisogno. Penso che in CGIL il coordinamento donne sia la sintesi di questi concetti. Tra le donne della CGIL esiste un patto che ha determinato dal 1998 ad oggi, la crescita della rappresentanza femminile dal 17% al 40%, e un documento congressuale permeato delle politiche di genere. Non siamo solo alleate, ci sosteniamo e abbiamo l’impegno di far crescere le altre donne per accrescere e difendere i diritti delle lavoratrici.

Quali sono i principali difetti dei movimenti femminili?
I movimenti sono stati di fondamentale importanza e continuano ad essere importanti soprattutto per le donne, ci mantengono vive e vivaci.
Il loro problema, a mio avviso, è la mancanza di organizzazione e strutturazione che li rende meno incisivi e determinanti.

Nel privato, le è mai capitato di condurre battaglie personali per far valere le proprie scelte di vita?
Sono divorziata e ho cresciuto da sola i miei tre figli. Il mio ex marito era un uomo libero, questo mi ha affascinato fino a che ho capito che la libertà era la sua e intendeva continuare a costruirla sulle mie spalle. Con i miei figli, tutti maschi, la battaglia è quotidiana. Loro pur definendomi sindacalista, comunista, femminista, una madre dura, ripetitiva, che non ride mai, a 27, 24 e 23 anni mi chiamano “tesò”, mi telefonano se ritardo, cucinano, fanno la spesa e la lavatrice, a volte con i loro tempi ma si auto gestiscono, forse li sto crescendo abbastanza bene.

Riesce a conciliare con armonia le diverse sfere della sua vita (lavoro, famiglia, tempo libero)?
Sopravvivo, ma non posso parlare di conciliazione, tanto meno di armonia.

Può quantificare il suo impegno all’interno del sindacato?
Il nostro lavoro non ha un orario quantificabile con i termini classici, non si può dire che impegna 8 ore al giorno per 5 giorni, è sicuramente più flessibile e vincolato agli orari degli impegni non decisi da noi. A volte si recupera a casa il lavoro che non si è potuto fare in ufficio, sabato e domenica o la sera si studia, il telefono è sempre acceso e ciò determina che non si è mai in pausa per pranzo, neanche la domenica. Se dovessi comunque quantificarlo, direi 60 0re per 6 giorni.

Quanto tempo dedica all’attività di cura (familiare)?
Molto poco, purtroppo, i miei figli sono stati resi autonomi molto presto e quindi la maggior parte del lavoro domestico lo fanno loro, io riesco a dare una mano la sera e la domenica, giorno che dedico a mia madre e alla casa, da qualche tempo mi hanno sollevato anche dall’onere della spesa settimanale. Da questo punto di vista sono una donna fortunata.

Nella scala delle priorità, come ordina lavoro – famiglia – altri interessi?
Da molti anni non ho altri interessi, ho mantenuto solo il piacere della lettura. Anche se per il tempo che dedico al lavoro potrebbe sembrare che esso sia al primo posto, i miei figli rimangono sempre la cosa più importante.

Crede che nel sindacato le donne rappresentino un valore aggiunto?
Certamente, se non fosse così non farei il lavoro che faccio.

Perché?
Le donne nel sindacato esprimono un punto di vista diverso che permette all’organizzazione di potersi definire confederazione generale. Sono portatrici di saperi e conoscenze ma anche dell’anima e dei sentimenti, sono testarde, tenaci, non hanno paura del conflitto che possono scatenare le loro idee, mettono sempre al centro la persona, le loro lotte non sono mai di parte e le loro vittorie sono un’acquisizione di diritti per tutte e tutti , soprattutto per i giovani. Hanno uno stile di direzione diverso, non si avvalgono dell’autorità, la gestione del potere è più consapevole e rispettosa delle differenze e delle altrui opinioni, fanno squadra e sanno lavorare in gruppo, sanno delegare e crescere le altre e gli altri. Nell’analisi sono più concrete e scientifiche, studiano di più, sono rigorose nelle scelte e nei giudizi, sanno partire da sé nelle valutazioni.

Quali tipologie di donne all’interno del sindacato suscitano il sospetto dei colleghi uomini?
Tutte quelle donne che dimostrano di saper lavorare con le altre donne e che quindi non subiscono il fascino del potere del segretario generale.

Quali azioni o proposte avanzate dalle sindacaliste hanno maggiori possibilità di essere ostacolate dai colleghi uomini?
Il livello di rappresentanza a cui siamo arrivate nella CGIL di Roma e Lazio ci ha consentito di praticare il mainstreaming, quindi tutti i documenti del sindacato sono permeati delle nostre proposte. Altra cosa è riuscire a trasformare i documenti in diritti acquisiti, manca la contrattazione e più donne che la pratichino. Questo è l’obiettivo che ci siamo date e che intendiamo realizzare entro il prossimo congresso.
Sicuramente i temi che creano maggiori problemi con i compagni sono legati alla conciliazione e all’organizzazione del lavoro.

Si muove con disinvoltura all’interno dell’ambiente del sindacato?
Abbastanza, dopo tanti anni ho imparato molti pregi e difetti dell’organizzazione e delle persone con cui devo lavorare, questo mi consente di ammortizzare le delusioni e dare un valore alle vittorie che oggi possono sembrare misere, ma che negli anni possono determinare ulteriori vantaggi per le lavoratrici e le donne.

Quali principali critiche muove al sindacato inteso come sistema?
Partendo dal presupposto che il sindacato è il solo sistema organizzato, comprese le istituzioni o i partiti, che è stato in grado di rappresentare e tutelare gli uomini e le donne del nostro Paese, preservando e garantendo in alcuni momenti della nostra storia, la libertà e la democrazia, bisogna riconoscere che alcune caratteristiche che gli hanno consentito di esistere, per la CGIL da 100 anni, sono comunque degli elementi di conservazione che preferirei non dover verificare.
Penso ad alcuni principalmente: la sua lentezza nel maturare il cambiamento; il suo linguaggio neutro maschile; il patto di potere implicito per la sopravvivenza tra maschi, che determina le dinamiche interne, le difficoltà per il rinnovamento e per le donne.

Salima Balzerani

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12 gennaio 2008, 20:00 | permalink

194

Legge 22 maggio 1978 n. 194

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 22 maggio 1978)

NORME PER LA TUTELA SOCIALE DELLA MATERNITA' E SULL'INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA

La camera dei deputati ed il senato della repubblica hanno approvato;

Il presidente della repubblica

Promulga la seguente legge:

Articolo 1

Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio.

L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite.

Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che lo aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.

Articolo 2

I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza:

a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio;

b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;

c) attuando direttamente o proponendo allo ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a);

d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza.

I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita.

La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori.

Articolo 3

Anche per l'adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla presente legge ai consultori familiari, il fondo di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è aumentato con uno stanziamento di L. 50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le regioni in base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo.

Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi relativo all'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Articolo 4

Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.

Articolo 5

Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto.

Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della dignità e della libertà della donna; valuta con la donna stessa e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, anche sulla base dell'esito degli accertamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano a chiedere l'interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le strutture socio-sanitarie.

Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza.

Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza.

Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine dell'incontro il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all'articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere la interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate.

Articolo 6

L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:

a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;

b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

Articolo 7

I processi patologici che configurino i casi previsti dall'articolo precedente vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza.

Il medico può avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente.

Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all'articolo 8. In questi casi, il medico è tenuto a darne comunicazione al medico provinciale.

Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.

Articolo 8

L'interruzione della gravidanza è praticata da un medico del servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale tra quelli indicati nell'articolo 20 della legge 12 febbraio 1968, numero 132, il quale verifica anche l'inesistenza di controindicazioni sanitarie.

Gli interventi possono essere altresì praticati presso gli ospedali pubblici specializzati, gli istituti ed enti di cui all'articolo 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni di cui alla legge 26 novembre 1973, numero 817, ed al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1958, n. 754, sempre che i rispettivi organi di gestione ne facciano richiesta.

Nei primi novanta giorni l'interruzione della gravidanza può essere praticata anche presso case di cura autorizzate dalla regione, fornite di requisiti igienico-sanitari e di adeguati servizi ostetrico-ginecologici.

Il Ministro della sanità con suo decreto limiterà la facoltà delle case di cura autorizzate, a praticare gli interventi di interruzione della gravidanza, stabilendo:

1) la percentuale degli interventi di interruzione della gravidanza che potranno avere luogo, in rapporto al totale degli interventi operatori eseguiti nell'anno precedente presso la stessa casa di cura;

2) la percentuale dei giorni di degenza consentiti per gli interventi di interruzione della gravidanza, rispetto al totale dei giorni di degenza che nell'anno precedente si sono avuti in relazione alle convenzioni con la regione.

Le percentuali di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere non inferiori al 20 per cento e uguali per tutte le case di cura. Le case di cura potranno scegliere il criterio al quale attenersi, fra i due sopra fissati.

Nei primi novanta giorni gli interventi di interruzione della gravidanza dovranno altresì poter essere effettuati, dopo la costituzione delle unità socio-sanitarie locali, presso poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati, funzionalmente collegati agli ospedali ed autorizzati dalla regione.

Il certificato rilasciato ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 e, alla scadenza dei sette giorni, il documento consegnato alla donna ai sensi del quarto comma dello stesso articolo costituiscono titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.

Articolo 9

Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dello ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento della abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l'esecuzione di tali prestazioni.

L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale.

L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento.

Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale.

L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo.

L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto, immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l'interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente.

Articolo 10

L'accertamento, l'intervento, la cura e la eventuale degenza relativi alla interruzione della gravidanza nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6, ed attuati nelle istituzioni sanitarie di cui all'articolo 8, rientrano fra le prestazioni ospedaliere trasferite alle regioni dalla legge 17 agosto 1974, n. 386.

Sono a carico della regione tutte le spese per eventuali accertamenti, cure o degenze necessarie per il compimento della gravidanza nonché per il parto, riguardanti le donne che non hanno diritto all'assistenza mutualistica.

Le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non previste dai precedenti commi e gli accertamenti effettuati secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 e dal primo comma dell'articolo 7 da medici dipendenti pubblici, o che esercitino la loro attività nell'ambito di strutture pubbliche o convenzionate con la regione, sono a carico degli enti mutualistici, sino a che non sarà istituito il servizio sanitario nazionale.

Articolo 11

L'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento è stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale è avvenuto, senza fare menzione dell'identità della donna.

Le lettere b) e f) dell'articolo 103 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono abrogate.

Articolo 12

La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge è fatta personalmente dalla donna.

Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza è richiesto lo assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza.

Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero. Ai fini dell'interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni, si applicano anche alla minore di diciotto anni le procedure di cui all'articolo 7, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela.

Articolo 13

Se la donna è interdetta per infermità di mente, la richiesta di cui agli articoli 4 e 6 può essere presentata, oltre che da lei personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, che non sia legalmente separato.

Nel caso di richiesta presentata dall'interdetta o dal marito, deve essere sentito il parere del tutore. La richiesta presentata dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna.

Il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza, sull'atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulla gravidanza e specie dell'infermità mentale di essa nonché il parere del tutore, se espresso.

Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno gli interessati, decide entro cinque giorni dal ricevimento della relazione, con atto non soggetto a reclamo.

Il provvedimento del giudice tutelare ha gli effetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 8.

Articolo 14

Il medico che esegue l'interruzione della gravidanza è tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite, nonché a renderla partecipe dei procedimenti abortivi, che devono comunque essere attuati in modo da rispettare la dignità personale della donna.

In presenza di processi patologici, fra cui quelli relativi ad anomalie o malformazioni del nascituro, il medico che esegue l'interruzione della gravidanza deve fornire alla donna i ragguagli necessari per la prevenzione di tali processi.

Articolo 15

Le regioni, d'intesa con le università e con gli enti ospedalieri, promuovono l'aggiornamento del personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sui problemi della procreazione cosciente e responsabile, sui metodi anticoncezionali, sul decorso della gravidanza, sul parto e sull'uso delle tecniche più moderne, più rispettose dell'integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l'interruzione della gravidanza. Le regioni promuovono inoltre corsi ed incontri ai quali possono partecipare sia il personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sia le persone interessate ad approfondire le questioni relative all'educazione sessuale, al decorso della gravidanza, al parto, ai metodi anticoncezionali e alle tecniche per l'interruzione della gravidanza.

Al fine di garantire quanto disposto dagli articoli 2 e 5, le regioni redigono un programma annuale d'aggiornamento e di informazione sulla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali esistenti nel territorio regionale.

Articolo 16

Entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della Presente legge, il Ministro della sanità presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione.

Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministro.

Analoga relazione presenta il Ministro di grazia e giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero.

Articolo 17

Chiunque cagiona ad una donna per colpa l'interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal comma precedente, diminuita fino alla metà.

Nei casi previsti dai commi precedenti, se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena è aumentata.

Articolo 18

Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno. La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.

Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto.

Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita.

Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto.

Articolo 19

Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni.

La donna è punita con la multa fino a lire centomila.

Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi.

Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile.

Se dai fatti previsti dai commi precedenti deriva la morte della donna, si applica la reclusione da tre a sette anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da due a cinque anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita.

Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.

Articolo 20

Le pene previste dagli articoli 18 e 19 per chi procura l'interruzione della gravidanza sono aumentate quando il reato è commesso da chi ha sollevato obiezione di coscienza ai sensi dell'articolo 9.

Articolo 21

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 326 del codice penale, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l'identità - o comunque divulga notizie idonee a rivelarla - di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente legge, è punito a norma dell'articolo 622 del codice penale.

Articolo 22

Il titolo X del libro II del codice penale è abrogato.

Sono altresì abrogati il n. 3) del primo comma e il n. 5) del secondo comma dell'articolo 583 del codice penale.

Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non è punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.

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2 gennaio 2008, 18:01 | permalink

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Dr. Bonanno (3 ore)
Psicologia dell’età evolutiva
Problematiche e trasformazioni in adolescenza
Sessualità e adolescenza

PSICOPATOLOGIA: Ven. 25 Gen. 08
Dr. Tamburrini (3 ore)
Psicopatologia dell’infanzia
Psicopatologia dell’adolescenza
Disturbi alimentari; teoria, contesto culturale, immagine corporea
Approfondimenti anoressia nervosa, bulimia nervosa, vomitino Disturbi somatoformi e ipocondria

Ven. 8 Feb. 08 Dr. Cannavicci (3 ore)

Droghe, alcol e nuove sostanze stupefacenti
Tossicodipendenza e approccio alle ultime tendenze di abuso

Ven. 22 Feb. 08 Dr. Cannavicci (3 ore)
Il bambino difficile

LA DEVIANZA: Ven. 29 Feb. 08
Dr.ssa Camerani (4 ore)
Devianza
Relazione tra disagio e dispersione scolastica
Adolescenti e comportamenti a rischio
I giovani aggressori sessuali (young sex-offender)
Le subculture devianti e le sette sataniche

Ven. 14 Mar. 08 Dr. De Luca (3 ore)
Il bullismo
Adolescenti assassini

L’ ABUSO E MALTRATTAMENTO SU MINORE:
Ven. 21 Mar. 08 Dr.ssa Camerani (3 ore)
Abuso e maltrattamento su minore
patologie materne; dalla depressione post partum alla patologia della cura
dalla trascuratezza all’abuso; il minore vittima del pedofilo
il profilo del pedofilo e del genitore incestuoso

Ven. 28 Mar. 08 Dr.ssa Pezzuolo (3 ore)
Individuazione dell’abuso e tecniche di intervista
le conseguenze dell’abuso

INTERNET E MINORI; Ven. 11 Apr. 08
Dr. De Luca (3 ore)
Internet e cervello (dalla distorsione temporale, alla alterata percezione del crimine)
Il profilo del pedofilo online
Il codice di autoregolamentazione minori e internet,
la tutela

LA PREVENZIONE E L’INTERVENTO
La comunicazione efficace:
Ven. 18 Apr. 08 Dr.ssa Giordano (5 ore)
Il lavoro di equipe. Fasi dell’orientamento al problema
La dimensione costitutiva del gruppo di lavoro
I due livelli della comunicazione
Gli assiomi della comunicazione
La comunicazione efficace in pubblico
Il clima della relazione efficace
la relazione individuo contesto in ambito organizzativo
La Chiarezza nella comunicazione
I rischi dell’insegnante; la sindrome del Burnout

La psicologia delle organizzazioni applicata al sistema scolastico: Ven. 16 Maggio 08
Dr. Maresca (5 Ore)
La percezione interpersonale: essere consapevoli del proprio stile percettivo
L’ascolto Attivo Esercizi
Training assertivo e delle abilità sociali Esercizi
L’approccio e il problem solving strategico

Strumenti operativi nella classe: Ven. 23 Mag.08
Dr. Cianconi (3 Ore)
L’inserimento interculturale di ragazzi immigrati

Consulenza e chiusura Ven. 13 Giugno 08 (4 Ore)
Discussione problemi specifici nella scuola e nella famiglia
Consegna tesine e discussione

L'attestato finale è rilasciato dal 4° Ctp Luigi di Liegro, istituzione scolastica per la formazione degli adulti del ministero istruzione università e ricerca, può essere valutato come credito formativo, può essere rilasciata certificazione per la fruizione di permessi studio, in relazione alla singola regolamentazione di categoria e certificherà le 45 ore formative svolte.

DOCENTI
Dr. Ippolito Bonanno, psicoterapeuta, insegnante, Università La Sapienza
Dr. Andre Tamburrini Psicologo, psicoterapeuta, Università Tor Vergata, esperto devianza giovanile
Dr. Marco Cannavicci Psichiatra, Criminologo, direttore servizio psicologia. Ministero Difesa, consulente Cepic
Dr.ssa Chiara Camerani Psicologa, criminologa, Psicologa, criminologa, direttore Cepic, docente storia e sociologia dei costumi sessuali, Università dell’Aquila
Dr. Ruben De Luca Psicologo, Criminologo, Direttore GORISC, Università La Sapienza
Dr. Mario Maresca Trainer e consulente organizzativo
Dr.ssa Lucia Giordano Psicologa, esperta progettazione eventi sociali
Dr. Paolo Cianconi Psichiatra, psicoterapeuta, antropologo, esperto etnopsichiatria, C.C. Regina Coeli, Roma

Sede del corso:
Via C. Facchinetti 42 (Tiburtina)
(45 ore formative)
info 349.8367812

OBIETTIVI DEL CORSO:
Il Cepic intende offrire un percorso basato sugli sviluppi più recenti e aggiornati nell’ambito della pedagogia, della psicologia della devianza e della criminologia.
Il programma è finalizzato a fornire una preparazione teorico-pratica in campo educativo e psicologico.

Per ulteriri informazioni:
www.cepic-psicologia.it
Dott.ssa Chiara Camerani 349 8367812

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